{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-05-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-102_2018-05-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=125417&nX40_KEY=4921686&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f06bd356c337b93c3477df601dfbac38"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 29.05.2018 13.2017.102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro diniego del gratuito patrocinio. 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Istanza di gratuito patrocinio per il reclamo respinta\n\n\nche per contro, a differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla base della sua mancata nomina a patrocinatore d'ufficio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasen-böhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121; Bühler, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121);\nche, non essendovi indizi circa un'ipotesi di mancata nomina a gratuito patrocinatore dettata da motivi personali o professionali in capo all'avv. PA 1, quest'ultima difetta di per sé della legittimazione a ricorrere a titolo personale contro il diniego di gratuito patrocinio della sua ex assistita, sicché anche da questo punto di vista il reclamo risulta inammissibile;\nche giova d'altra parte rilevare che, in virtù del compito pubblico che egli svolge, il patrocinatore d'ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid. 3a);\nche alla stessa stregua di un patrocinatore d'ufficio già designato (Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118), visto il compito pubblico che anche un aspirante gratuito patrocinatore mira ad assolvere, va ritenuto che la revoca unilaterale o di comune intesa con il proprio assistito di un incarico di rappresentanza legale non sottostà all'art. 404 CO bensì alla preventiva autorizzazione da parte del giudice;\nche, in concreto, con scritto 10 luglio 2017 l'avv. PA 1 ha informato il Pretore del fatto “che la signora RE 1 ha deciso di revocare il mandato di patrocinio a suo tempo conferitomi” (inc. n. SO.2017.112) e, pur non fornendo particolari e dettagli al riguardo, ha sollecitato una decisione sull'istanza di gratuito patrocinio;\nche, in siffatte circostanze, il Pretore non ha potuto che prendere atto dell'intervenuta interruzione del mandato di rappresentanza (inc. n. SO.2017.112: scritto 12 luglio 2017, “mi ha appena comunicato che non la difende più nella vertenza che la coinvolge con il suo marito”), senza essere stato posto nella condizione di esprimere il suo preventivo ed esplicito consenso;\nche la richiesta a posteriori di implicito e scontato consenso, ovvero allorquando il rapporto di patrocinio legale in capo all'avv. PA 1 già è cessato, esclude a priori l'ammissione al gratuito patrocinio di RE 1, spettando pertanto a quest'ultima farsi direttamente carico del pagamento del relativo onorario dovuto alla legale;\nche di conseguenza, indipendentemente dalla questione a sapere se il presupposto di indigenza è dato o no, nell'esito la decisione pretorile è corretta e non può che essere confermata;\nche la procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non essendo, diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6), le spese processuali sono fissate in fr. 300.– giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e poste a carico dell'avv. PA 1 in applicazione dell'art. 107 CPC, avendo presentato un reclamo che difettava del necessario presupposto processuale della rappresentanza;\nche anche la richiesta di gratuito patrocinio contestuale al reclamo va respinta, visto che in difetto dell'autorizzazione a rappresentare RE 1, il gravame non aveva sin dall'inizio probabilità di esisto favorevole (art. 117 lett. b CPC);\nche non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte osservazioni;\nche vista la procedura sommaria (art. 48 cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG) oltre al presente esito di inammissibilità (art. 48 cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG), il reclamo è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico.\nPer i quali motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 19 ottobre 2017 di RE 1 è inammissibile.\n2. La domanda di gratuito patrocinio 19 ottobre 2017 di RE 1 è respinta.\n3. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste integralmente a carico dell'avv. PA 1.\n4. Notificazione (unitamente al reclamo 19 ottobre 2017 alla controparte):\n|\n|\n–; –; –.\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}