{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-05-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-102_2018-05-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=125417&nX40_KEY=4921686&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f06bd356c337b93c3477df601dfbac38"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 29.05.2018 13.2017.102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro diniego del gratuito patrocinio. Difetto di legittimazione a rappresentare la parte che postula il gratuito patrocinio. Salvo eccezioni, il rappresentante legale non può insorgere a titolo personale. Istanza di gratuito patrocinio per il reclamo respinta"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:09:38", "Checksum": "3616aa9aa546c3c85afa76ac275f2f0d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 29.05.2018 13.2017.102\nRegesto:\nReclamo contro diniego del gratuito patrocinio. Difetto di legittimazione a rappresentare la parte che postula il gratuito patrocinio. Salvo eccezioni, il rappresentante legale non può insorgere a titolo personale. Istanza di gratuito patrocinio per il reclamo respinta\n\n|\n|\n|\n||||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta del giudice: |\nWalser, presidente, |\n|\nvicecancelliera: |\nLocatelli |\nsedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2016.12/13 (misure a protezione dell'unione coniugale con richieste cautelari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 20 giugno 2016 da\n|\n|\nRE 1 ora patrocinata dall' D__________ |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne nella causa inc. n. DM.2017.12 (procedura di divorzio comune con accordo parziale) da entrambi promossa con richiesta 24 maggio 2017;\ne ora sul reclamo 19 ottobre 2017 di RE 1 contro la decisione 6 ottobre 2017 con la quale il Pretore ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio del 20 giugno 2016 (inc. n. SO.2017.112);\nritenuto\nin fatto: che con istanza 20 giugno 2016 RE 1, ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia il marito CO 1 chiedendo l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale, già in via supercautelare e cautelare, oltre all'ammissione al gratuito patrocinio inclusi i costi di rappresentanza nella persona dell'avv. PA 1;\nche con decreto 21 giugno 2016 il Pretore ha respinto la richiesta di adozione di misure già in via supercautelare;\nche, appurata l'esistenza tra le parti di trattative tese a raggiungere un accordo sulla regolamentazione della vita separata, con disposizione ordinatoria processuale 30 giugno 2016 il Pretore ha sospeso la causa, poi riattivata il 18 aprile 2017;\nche con osservazioni 28 aprile 2017 CO 1 ha formulato le sue richieste;\nche, preso atto della volontà delle parti di dare avvio a breve alla procedura di divorzio, in sede di udienza 24 maggio 2017 il Pretore ha stralciato dai ruoli la procedura di protezione dell'unione coniugale per intervenuta transazione, omologando il relativo accordo provvisorio così raggiunto (inc. n. CA.2016.13);\nche quel medesimo giorno, su richiesta delle parti, il Pretore ha dato avvio alla procedura di divorzio su richiesta comune con accordo parziale (inc. n. DM.2017.12);\nche la causa è stata sospesa il 9 giugno 2017 per trattative e quindi riattivata il 6 luglio 2017 (inc. n. DM.2017.12);\nche il 10 luglio 2017 l'avv. PA 1 ha informato il Pretore dell'intervenuta revoca del mandato da parte della cliente;\nche con decisione 6 ottobre 2017 il Pretore ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio presentata da RE 1, non ritenendo dati i presupposti di indigenza giusta l'art. 117 CPC (inc. n. SO.2017.112);\nche con reclamo 19 ottobre 2017 RE 1, per il tramite dell'avv. PA 1, ne chiede ora la riforma nel senso di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio dal 20 giugno 2016, con il patrocinio legale nella persona dell'avv. PA 1 dal 20 giugno 2016 al 10 luglio 2017;\nche anche per il reclamo l'interessata postula la concessione del gratuito patrocinio, inclusa la designazione dell'avv. PA 1 quale sua rappresentante legale;\nche la controparte non è stata chiamata ad esprimersi;\nconsiderato\nin diritto: che giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo;\nche la domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d'impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni;\nche la decisione impugnata è pervenuta all'avv. PA 1 il 9 ottobre 2017 (doc. A al reclamo), motivo per cui spedito il 19 ottobre 2017 (cfr. timbro sulla busta originale) il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;\nche, di per sé, non ricadono sotto l'art. 326 cpv. 1 CPC i nuovi documenti, prodotti in relazione alla domanda di gratuito patrocinio presentata davanti a questa Camera (reclamo, pag. 9);\nche il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio 2005);\nche invano l'avv. PA 1 si pretende legittimata a rappresentare RE 1 in forza del mandato di patrocinio che quest'ultima le aveva a suo tempo conferito (reclamo, pag. 2) “in ogni pratica di mpuc e separazione dal marito” (doc. B al reclamo);\nche in effetti il citato mandato di rappresentanza è cessato con effetto 10 luglio 2017 (inc. n. SO.2017.112: scritto 10 luglio 2017 dell'avv. PA 1; reclamo, pag. 3 in basso);\nche posto come l'interessata sia attualmente rappresentata dall'avv. D__________ (inc. n. DM.2017.12: scritto 17 luglio 2017) - oltretutto postulando la designazione di quest'ultima quale gratuita patrocinatrice per il contestuale reclamo proposto avverso una parallela e analoga decisione di diniego di gratuito patrocinio altresì datata 6 ottobre 2017 (inc. n. 13.2017.100) - nulla agli atti indica invero che RE 1 abbia incaricato l'avv. PA 1 di interporre reclamo contro la decisione qui impugnata che respinge l'istanza di gratuito patrocinio 20 giugno 2016 con la designazione di quest'ultima a sua rappresentante legale;\nche, pertanto, in quanto proposto a nome di RE 1 il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per carenza del presupposto processuale della rappresentanza (Zingg, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 62 ad art. 59);"}