Essa è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante. Le parti in causa non essendo state interpellate, non si pone la questione di eventuali ripetibili. Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 29 agosto 2016 dell'avv. RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali, fissate in fr. 500.– e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 29 agosto 2016 alle parti in causa: | | – avv. ; – avv. – avv. | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.