– di costi di trasferta. Sia come sia, giova ad ogni modo rilevare che, come visto, in esito al giudizio odierno, l'onorario di fr. 4'200.– ritenuto dal primo giudice trova qui conferma. Sicché, anche su questo punto il reclamo risulta infondato. 9. Alla luce di tutte queste considerazioni, il reclamo va così respinto. Le spese processuali sono a carico della reclamante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello, la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr.