5'248.80 era stata la mancata informazione resa al primo giudice da parte della reclamante riguardo all'avvenuto sforamento dell'onorario massimo di fr. 4'200.– previsto per le cause di stato (art. 5 Rtar), in spregio al relativo obbligo sancito dal Regolamento cantonale (art. 8 Rtar). E, questo punto essendo già stato lungamente affrontato (sopra, consid. 4, 5, 6), non occorre qui ripetersi oltre. 8. Con riferimento al rimborso delle spese sostenute dalla reclamante per il patrocinio d'ufficio affidatole, il Pretore ha riconosciuto un importo di fr. 420.–, pari al 10% dell'onorario ammesso fino a concorrenza di fr. 4'200.–, costi che ha poi aumentato di fr.