La reclamante contesta che la sua nota professionale possa definirsi lacunosa per il fatto di limitarsi a esporre il dispendio di tempo complessivo. Reputa questa conclusione arbitraria e lesiva dell'art. 122 CPC, visto che l'esigenza di una specifica del dispendio di tempo non è contemplata né dal Codice di diritto processuale svizzero (CPC) né dal Regolamento cantonale Rtar. A suo dire il Pretore si doveva avvalere dello strumento dell'interpello sancito dall'art. 56 CPC, assegnandole un termine per trasmettere il dettaglio orario delle prestazioni da lei effettuate (reclamo, pag. 8 seg. n. 5). Le censure non hanno tuttavia pertinenza.