Ha poi messo il Pretore davanti al fatto compiuto limitandosi, senza particolari spiegazioni, a trasmettergli il 25 marzo 2016 la sua nota professionale consistente in un mero elenco delle proprie prestazioni (sopra, consid. 4.3). Sicché, a queste condizioni, risulta finanche pretestuoso invocare la buona fede in virtù di una decisione - quella del 26 agosto 2015 - che riguardava la copertura di prestazioni svolte dal legale di controparte. 7. La reclamante contesta che la sua nota professionale possa definirsi lacunosa per il fatto di limitarsi a esporre il dispendio di tempo complessivo.