Di modo che, in un siffatto contesto, il rimprovero al Pretore di un accertamento manifestamente errato dei fatti non è solo mal posto ma è finanche ai limiti del pretesto. Per il resto, la reclamante ancora avrebbe dovuto spiegare come, nel contesto di una pretesa applicazione analogica, sia ravvisabile un accertamento manifestamente errato di fatti. 5.2 Peraltro, come già evidenziato (sopra, consid. 4.2), incombe al patrocinatore d'ufficio, a cui è noto l'importo forfettario massimo a titolo di onorario, giustificare la pertinenza di una richiesta superiore. Ma, per i motivi di cui si è detto, la reclamante è venuta meno a questo suo obbligo (sopra, consid. 4.3 e 4.4)