La reclamante obietta poi che la decisione impugnata è frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti, in relazione a cui invoca il divieto di formalismo eccessivo e la violazione dell'arbitrio giusta l'art. 9 Cost.. Questo perché il patrocinatore d'ufficio della controparte aveva dal canto suo avvisato il Pretore dell'avvenuto superamento dell'importo forfettario di fr. 4'200.– ad appena un mese dall'assunzione della sua rappresentanza. E, il primo giudice ben lo aveva autorizzato a sforare quel limite fino a concorrenza di fr. 10'000.–. Sicché, per analogia, lo stesso principio doveva valere per lei (reclamo, pag. 6 seg. n. 4.2). Ma invano.