Pertanto, nelle circostanze così descritte, in definitiva il Pretore non ha affatto leso il diritto federale per essersi limitato a riconoscere alla reclamante l'onorario massimo forfettario di fr. 4'200.– giusta l'art. 5 Rtar, obbligatoriamente noto ad un patrocinatore legale che opera in regime di gratuito patrocinio nel Cantone Ticino. 5. La reclamante obietta poi che la decisione impugnata è frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti, in relazione a cui invoca il divieto di formalismo eccessivo e la violazione dell'arbitrio giusta l'art. 9