– sancito dall'art. 5 Rtar. Da questo punto di vista non basta in effetti - come spiegato (sopra, consid. 3.1) - un elenco, seppur specifico, delle singole prestazioni. E, la nota professione prodotta dalla reclamante rappresenta un elenco in tal senso mentre il relativo scritto 25 marzo 2016 che lo accompagna si limitata a indicare che “a conclusione della pratica, Vi accludo la mia nota per spese e competenze, con l'invito a volerla tassare d'ufficio” (fascicolo n. 1 dell'inc. n. SO.2015.136). Sicché, di fatto, l'interessata è in ogni caso venuta meno all'onere della prova di cui - come poc'anzi spiegato (sopra, consid. 4.2) - era investita.