il Cantone Ticino stima un dispendio di tempo medio e complessivo per evadere le cause di stato preventivato in poco più di 23 ore di lavoro (fr. 4'200.– ad una tariffa oraria di fr. 180.–). Questa cifra può invero essere aumentata da parte del giudice (art. 5 Rtar). Ed è appunto in questo contesto che va ricondotta l'esigenza di imporre al patrocinatore d'ufficio l'obbligo di informazione non appena raggiunto il limite di fr. 4'200.– (art. 8 cpv. 1 Rtar). Certo, questo presuppone che sia quest'ultimo ad attivarsi in tal senso. Ma non a caso.