a CPC stabilisce che il patrocinatore d'ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Ora, questo concetto di adeguatezza conferisce ai Cantoni un ampio margine di apprezzamento nella costruzione delle loro tariffe cantonali secondo l'art. 96 CPC, margine che si applica sia alla determinazione del dispendio di patrocinio fornito in ogni singolo caso concreto, che ai criteri remunerativi in quanto tali (Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 122 con rinvii; Huber, op. cit., n. 22 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 122; Emmel, op. cit., n. 5 ad art. 122).