Ora, nel Canton Ticino l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar]). Giusta l'art. 5 Rtar, salvo diversa decisione del giudice, nelle cause di stato, e meglio quelle di protezione dell'unione coniugale e di divorzio su richiesta comune o richiesta unilaterale, l'onorario massimo riconosciuto è di fr. 4'200.– (fr. 5'000.– fino al 31 dicembre 2014: Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 122;