Ciò detto, quando la richiesta di onorario si scosta da questi parametri spetta allo stesso patrocinatore d'ufficio dimostrare e spiegare che la conduzione diligente dell'incarico da lui ricevuto non consente più di far rientrare il suo operato entro quei limiti standard: in tal senso però, la semplice elencazione delle singole prestazioni svolte non costituisce prova sufficiente a questo scopo (Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen-berger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5a ad art. 122; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 6 ad art. 122; sentenza del TF 5D_62/2016 del 1° luglio 2016 consid. 4.2, 5D_213/2015 dell'8 marzo 2016 consid. 7.1.5). 3.2 Ora, nel Canton Ticino