4'860) (decisione impugnata, pag. 3 seg.). Dal canto suo la reclamante contesta il mancato riconoscimento dell'onorario da lei richiesto per il solo fatto di avere omesso di informare il Pretore che le proprie prestazioni avevano raggiunto la cifra di fr. 4'200.–. Imputa al Pretore la violazione dell'art. 122 CPC, dell'art. 9 Cost. per arbitrario apprezzamento dei fatti e formalismo eccessivo, e pure del principio della buona fede sancito dall'art. 152 CPC (correttamente art. 52 CPC) (reclamo, pag. 4 n. 4).