La decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il giorno 19 agosto 2016 (cfr. busta d'intimazione e tracciamento degli invii, annessi al reclamo). Di modo che, rimesso alla posta il giorno 29 agosto 2016, da questo punto di vista il gravame risulta senz'altro tempestivo e ammissibile. 2. Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il Pretore ha qualificato di lacunosa la nota professionale della reclamante poiché indicava, senza alcuna distinzione, solo il dispendio orario totale di 77.35 ore.