In quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientra nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d'appello, ma essa se ne occupa eccezionalmente in applicazione dell'art. 48 lett. c cifra 2 LOG. 1.1 In virtù del compito che è chiamato a svolgere, il patrocinatore d'ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid. 3a).