1'233.05 di IVA (8%). In via subordinata chiede il rinvio dell'incarto al Pretore affinché le assegni un termine per scomporre l'importo di fr. 13'923.– tra le singole prestazioni ed emani un nuovo giudizio. Le parti in causa non sono state chiamate ad esprimersi. Considerando in diritto: 1. La legge non indica il rimedio di diritto proponibile contro la decisione che fissa l'indennità dovuta all'avvocato di un cliente posto al beneficio del gratuito patrocinio. Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l'art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Huber, in: