{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2017-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2016-61_2017-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=131174&nX40_KEY=4710984&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "059965439510aa3dc086b190d1d479b9"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["13.2016.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 13.12.2017 13.2016.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tassazione nota d'onorario del patrocinatore d'ufficio. Causa di stato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 19:50:13", "Checksum": "ea675a258c8322c2377abb8d195360c3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 13.12.2017 13.2016.61\nRegesto:\nTassazione nota d'onorario del patrocinatore d'ufficio. Causa di stato\n\n\n8. Con riferimento al rimborso delle spese sostenute dalla reclamante per il patrocinio d'ufficio affidatole, il Pretore ha riconosciuto un importo di fr. 420.–, pari al 10% dell'onorario ammesso fino a concorrenza di fr. 4'200.–, costi che ha poi aumentato di fr. 240.– a titolo di spese di trasferta (decisione impugnata, pag. 3). Dal canto suo la reclamante chiede che l'importo di fr. 420.– sia aumentato a fr. 1'250.– (con la nota professionale chiedeva invero complessivi fr. 2'054.–, inclusi fr. 240.– per le trasferte), in base all'art. 6 Rtar e in conseguenza di un onorario di fr. 13'923.– (reclamo, pag. 10 n. 6). Ma invano. A parte il fatto che un tasso percentuale del 5%, quale appunto è quello disposto dall'art. 6 Rtar per importi che si situano tra fr. 10'000.– e fr. 20'000.–, consentirebbe semmai di riconoscere fr. 696.15 di spese, a cui ancora si aggiungerebbero fr. 240.– di costi di trasferta. Sia come sia, giova ad ogni modo rilevare che, come visto, in esito al giudizio odierno, l'onorario di fr. 4'200.– ritenuto dal primo giudice trova qui conferma. Sicché, anche su questo punto il reclamo risulta infondato.\n9. Alla luce di tutte queste considerazioni, il reclamo va così respinto. Le spese processuali sono a carico della reclamante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello, la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante. Le parti in causa non essendo state interpellate, non si pone la questione di eventuali ripetibili.\nPer i quali motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 29 agosto 2016 dell'avv. RE 1 è respinto.\n2. Le spese processuali, fissate in fr. 500.– e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione (unitamente al reclamo 29 agosto 2016 alle parti in causa:\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause a carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 72 segg. e 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}