{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2017-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2016-61_2017-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=131174&nX40_KEY=4921638&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "059965439510aa3dc086b190d1d479b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2016.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 13.12.2017 13.2016.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tassazione nota d'onorario del patrocinatore d'ufficio. 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Ma invano.\n5.1 Il legale di controparte, a fronte di un'istanza di gratuito patrocinio del 24 luglio 2015 e accolta con decisione 26 agosto 2015, con scritto 21 agosto 2015 aveva informato il Pretore di avere raggiunto la somma di fr. 4'200.–, il quale, viste le peculiarità del caso specifico, con separata decisione 26 agosto 2015 aveva poi fissato a fr. 10'000.– il suo nuovo limite massimo (fascicolo n. 2 nell'inc. n. SO.2015.136). E, oltre a dare atto del comportamento diligente di questo avvocato, nel giudizio impugnato il Pretore ha avuto cura di rilevare che di ciò la reclamante ben era al corrente, giacché la sua stessa nota professionale indicava l'avvenuta notifica di quella decisione (decisione impugnata, pag. 3). Il primo giudice ha d'altro canto evidenziato che la reclamante non aveva invece adempiuto all'obbligo di avviso giusta l'art. 8 Rtar (decisione impugnata, pag. 3). E in relazione a ciò, dagli atti risulta che la reclamante ha presentato l'istanza di gratuito patrocinio il 30 luglio 2015 con l'impegno a integrarla quanto prima della necessaria documentazione (verbale 30 luglio 2015 nel fascicolo n. 2 nell'inc. n. SO.2015.136). L'interessata ha quindi trasmesso il 9 novembre 2015 il relativo certificato municipale (fascicolo n. 5 nell'inc. n. SO.2015.136) e ulteriori informazioni il 9 dicembre 2015 (relativo scritto nel fascicolo n. 5 nell'inc. n. SO.2015.136) previo sollecito del Pretore (ordinanza 16 novembre 2015 nel fascicolo n. 2 nell'inc. n. SO.2015. 136). Il 12 gennaio 2016 ha quindi comunicato al primo giudice di non più rappresentare il proprio assistito (scritto 12 gennaio 2016 nel fascicolo n. 5 nell'inc. n. SO.2015. 136), per poi infine trasmettere il 25 marzo 2016 la sua nota professionale (fascicolo n. 1 nell'inc. n. SO.2015. 136). Di modo che, in un siffatto contesto, il rimprovero al Pretore di un accertamento manifestamente errato dei fatti non è solo mal posto ma è finanche ai limiti del pretesto. Per il resto, la reclamante ancora avrebbe dovuto spiegare come, nel contesto di una pretesa applicazione analogica, sia ravvisabile un accertamento manifestamente errato di fatti.\n5.2 Peraltro, come già evidenziato (sopra, consid. 4.2), incombe al patrocinatore d'ufficio, a cui è noto l'importo forfettario massimo a titolo di onorario, giustificare la pertinenza di una richiesta superiore. Ma, per i motivi di cui si è detto, la reclamante è venuta meno a questo suo obbligo (sopra, consid. 4.3 e 4.4), a danno dei suoi stessi interessi e contrariamente a ciò che avrebbe dettato una conduzione diligente di un incarico di rappresentanza in regime di gratuito patrocinio. Le conseguenze di tale omissione possono certo risultare severe per la reclamante, che in tal senso si duole di arbitrio e di formalismo eccessivo. Nondimeno, l'esigenza di avere sotto controllo il rischio di sforamento giustifica ampiamente un siffatto rigore e richiama i patrocinatori d'ufficio alle responsabilità del ruolo da essi svolto, anche sopportando eventuali conseguenze di una negligenza a loro imputabile.\n6. Obietta ancora la reclamante che, sapendo il Pretore che lei aveva effettuato medesime - se non addirittura maggiori - prestazioni rispetto a quelle del legale di controparte, in virtù del principio della buona fede giusta l'art. 52 CPC lei era senz'altro autorizzata a ritenere che l'aumento a fr. 10'000.– concesso il 26 agosto 2015 alla controparte valesse anche per lei (reclamo, pag. 7 seg. n. 4.3). Se non che, il 26 agosto 2015 l'assistito della reclamante neanche beneficiava di una decisione che accoglieva la sua istanza di gratuito patrocinio del 30 luglio 2015, il relativo certificato municipale essendo stato trasmesso al Pretore soltanto il 9 novembre 2015, seguito poi da ulteriori documenti prodotti il 9 dicembre 2015 (sopra, consid. 5.1). Non solo. Ha poi messo il Pretore davanti al fatto compiuto limitandosi, senza particolari spiegazioni, a trasmettergli il 25 marzo 2016 la sua nota professionale consistente in un mero elenco delle proprie prestazioni (sopra, consid. 4.3). Sicché, a queste condizioni, risulta finanche pretestuoso invocare la buona fede in virtù di una decisione - quella del 26 agosto 2015 - che riguardava la copertura di prestazioni svolte dal legale di controparte."}