{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2017-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2016-61_2017-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=131174&nX40_KEY=4921638&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "059965439510aa3dc086b190d1d479b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2016.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 13.12.2017 13.2016.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tassazione nota d'onorario del patrocinatore d'ufficio. 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La prassi ancora non si sarebbe espressa sulle conseguenze in caso di omissione dall'obbligo di informare il giudice - sancito appunto dall'art. 8 Rtar - a raggiungimento di un importo forfettario di massima. Al riguardo, l'interessata contesta le conclusioni tratte da Bühler (op. cit., n. 136a ad art. 122 e n. 18b ad art. 122) e che una norma di rango inferiore quale è il regolamento Rtar possa rendere difficoltoso il diritto sancito dagli art. 117 segg. CPC, in particolare dall'art. 122 CPC (reclamo, pag. 5 n. 4.1).\n4.1 L'art. 122 cpv. 1 lett. a CPC stabilisce che il patrocinatore d'ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Ora, questo concetto di adeguatezza conferisce ai Cantoni un ampio margine di apprezzamento nella costruzione delle loro tariffe cantonali secondo l'art. 96 CPC, margine che si applica sia alla determinazione del dispendio di patrocinio fornito in ogni singolo caso concreto, che ai criteri remunerativi in quanto tali (Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 122 con rinvii; Huber, op. cit., n. 22 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 122; Emmel, op. cit., n. 5 ad art. 122). Fra questi ultimi vanno appunto distinti da un lato la quantificazione della remunerazione e, dall'altro, l'estensione dell'attività di gratuito patrocinio remunerabile (Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 122). Sicché, in linea generale, non si può sostenere che il Regolamento cantonale Rtar osti all'applicazione dei principi sanciti dall'art. 122 CPC e più in generale dell'art. 117 segg. CPC, per il solo fatto di porre puntuali condizioni remunerative.\n4.2 Ora, per quanto si è detto (sopra, consid. 3.1 e 3.2), il Cantone Ticino stima un dispendio di tempo medio e complessivo per evadere le cause di stato preventivato in poco più di 23 ore di lavoro (fr. 4'200.– ad una tariffa oraria di fr. 180.–). Questa cifra può invero essere aumentata da parte del giudice (art. 5 Rtar). Ed è appunto in questo contesto che va ricondotta l'esigenza di imporre al patrocinatore d'ufficio l'obbligo di informazione non appena raggiunto il limite di fr. 4'200.– (art. 8 cpv. 1 Rtar). Certo, questo presuppone che sia quest'ultimo ad attivarsi in tal senso. Ma non a caso. Come visto, tanto la dottrina quanto la prassi federale già riconoscono il principio secondo cui, in presenza di un importo forfettario massimo, è il patrocinatore d'ufficio che deve provare che la specificità dell'incarico affidatogli non giustifica più una remunerazione secondo i criteri standard alla base dell'importo forfettario prestabilito (sopra, consid. 3.1). E, di fatto, l'obbligo di informazione di cui all'art. 8 Rtar non è altro che la trasposizione normativa di questo suo onere. Ciò consente al giudice di tenere sotto controllo il rischio di sforamento e, con una visione d'insieme, di legittimare la fissazione di un nuovo limite massimo laddove sussistano giustificati motivi. Di conseguenza, da questo punto, neppure si giustifica la critica della reclamante alle considerazioni evocate da Bühler, laddove preclude il diritto ad una retribuzione superiore a quella forfettaria prevista per legge, qualora il giudice non venisse avvisato di un suo superamento (op. cit., n. 136a ad art. 122 e n. 18b ad art. 122).\n4.3 Nel caso concreto, il Pretore ha accertato che la reclamante non aveva ossequiato il citato obbligo di informazione giusta l'art. 8 Rtar (decisione impugnata, pag. 3), e l'interessata non contesta questo fatto in sé. A ciò si aggiunga invero che, nemmeno nel contesto di invio della sua nota professionale la reclamante ha avuto premura di accennare - fosse anche marginalmente - all'esistenza di effettive circostanze atte a giustificare un suo onorario definitivo di fr. 13'923.– (77.35 ore a fr. 180.– l'una), e questo nonostante l'importo massimo di fr. 4'200.– sancito dall'art. 5 Rtar. Da questo punto di vista non basta in effetti - come spiegato (sopra, consid. 3.1) - un elenco, seppur specifico, delle singole prestazioni. E, la nota professione prodotta dalla reclamante rappresenta un elenco in tal senso mentre il relativo scritto 25 marzo 2016 che lo accompagna si limitata a indicare che “a conclusione della pratica, Vi accludo la mia nota per spese e competenze, con l'invito a volerla tassare d'ufficio” (fascicolo n. 1 dell'inc. n. SO.2015.136). Sicché, di fatto, l'interessata è in ogni caso venuta meno all'onere della prova di cui - come poc'anzi spiegato (sopra, consid. 4.2) - era investita.\n4.4 Allorquando l'onorario è prefissato sotto forma di importo forfettario noto al patrocinatore d'ufficio, non spetta invece all'autorità chiamata a pronunciare la decisione di remunerazione rendere conto dei motivi che non giustificano le singole prestazioni all'origine della maggior pretesa rivendicata dal patrocinatore d'ufficio in sede di nota professionale (sentenza del TF 5A_380/2014 del 30 settembre 2014 consid. 3.1). Pertanto, nelle circostanze così descritte, in definitiva il Pretore non ha affatto leso il diritto federale per essersi limitato a riconoscere alla reclamante l'onorario massimo forfettario di fr. 4'200.– giusta l'art. 5 Rtar, obbligatoriamente noto ad un patrocinatore legale che opera in regime di gratuito patrocinio nel Cantone Ticino."}