{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2017-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2016-61_2017-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=131174&nX40_KEY=4921638&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "059965439510aa3dc086b190d1d479b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2016.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 13.12.2017 13.2016.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tassazione nota d'onorario del patrocinatore d'ufficio. 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PA 2 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne, rispettivamente, nella causa inc. n. SO.2015.140 (misure a protezione dell'unione coniugale con richieste cautelari) promossa con istanza 16/17 luglio 2015 da\n|\n|\nPI 2 patrocinata dall'avv. PA 2\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nPI 1 già patrocinato dall'avv. RE 1 , e ora patrocinato dall'avv. PA 1 |\ne ora sul reclamo 29 agosto 2016 dell'avv. RE 1 contro la decisione 16 agosto 2016 con cui il Pretore ha fissato la remunerazione dovutale quale patrocinatrice d'ufficio;\nritenuto\nin fatto: A. PI 1 e PI 2 si sono uniti in matrimonio il 19 luglio 1997 a __________. Dalla loro unione sono nati i figli __________, __________ e __________. Con istanza 10/14 luglio 2015, introdotta davanti alla Pretura del Distretto di Leventina, PI 1 ha chiesto l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale e di provvedimenti cautelari. Analoga richiesta è stata formulata da PI 2 con istanza 16/17 luglio 2015.\nB. In questo contesto, con istanza 24/27 luglio 2015 PI 2 ha chiesto l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con la designazione dell'avv. PA 2 quale suo rappresentante legale. Questa sua domanda è stata accolta con decisione 26 agosto 2015.\nIn sede di udienza di discussione 30 luglio 2015 anche PI 1 ha postulato la concessione del gratuito patrocinio e la nomina a sua patrocinatrice dell'avv. RE 1. Con decisione 15 gennaio 2016 il Pretore ha riconosciuto a PI 1 il beneficio del gratuito patrocinio e la copertura dei costi di rappresentanza dell'avv. RE 1 fino al 12 gennaio 2016 e, in seguito, di quelli del legale che l'avrebbe sostituita.\nC. Con scritto 25 marzo 2016 l'avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale per la tassazione di rito, quantificando la sua pretesa remunerativa in fr. 17'255.15 di cui un onorario di fr. 13'923.– (77.35 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.–), spese per fr. 2'054.– e infine fr. 1'278.15 di IVA (8%).\nCon decisione 16 agosto 2016 il Pretore ha proceduto alla tassazione della menzionata nota d'onorario e spese, riconoscendo all'avv. RE 1 un importo totale di fr. 5'248.80, e meglio fr. 4'200.– di onorario, fr. 660.– di spese e fr. 388.80 di IVA (8%).\nD. Con reclamo 29 agosto 2016 l'avv. RE 1 insorge contro la citata decisione e ne chiede la riforma nel senso che le venga riconosciuta una remunerazione complessiva di fr. 16'646.05, di cui fr. 13'923.– di onorario, fr. 1'490.– di spese (inclusi fr. 240.– per le trasferte) e fr. 1'233.05 di IVA (8%). In via subordinata chiede il rinvio dell'incarto al Pretore affinché le assegni un termine per scomporre l'importo di fr. 13'923.– tra le singole prestazioni ed emani un nuovo giudizio.\nLe parti in causa non sono state chiamate ad esprimersi.\nConsiderando\nin diritto: 1. La legge non indica il rimedio di diritto proponibile contro la decisione che fissa l'indennità dovuta all'avvocato di un cliente posto al beneficio del gratuito patrocinio. Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l'art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell'art. 110 CPC). In quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientra nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d'appello, ma essa se ne occupa eccezionalmente in applicazione dell'art. 48 lett. c cifra 2 LOG.\n1.1 In virtù del compito che è chiamato a svolgere, il patrocinatore d'ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid. 3a). La decisione sulla sua remunerazione non rappresenta però un punto accessorio della controversia di merito, poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l'ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 30 gennaio 2017 5D_149/2016 consid. 1.1, 26 maggio 2016 5A_120/2016, 26 febbraio 2016 5D_4/2016 consid. 1.1, 4 gennaio 2016 4A_382/2015 consid. 2.1). In tal senso, essa non può definirsi una decisione finale o parte della decisione finale. Sicché, diversamente da quanto disposto dall'art. 48 lett. b cifra 8a LOG, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d'appello in applicazione dell'art. 48 lett. c cifra 2 LOG."}