Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 7 luglio 2016 (inc. n. SO.2016.2423) della Pretura di Lugano, sezione 4, è annullato e riformato come segue: “1. RE 1 è posta al beneficio del gratuito patrocinio con l'assistenza legale dell'avv. __________.” II. La domanda di gratuito patrocinio 14 luglio 2016 di RE 1 è priva d'oggetto. III. Le spese processuali del reclamo sono a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili. IV. Notificazione (unitamente al reclamo 14 luglio 2016 alla controparte): | | – ; – ; – . | Comunicazione: – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4; – Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella.