6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali vanno poste a carico dello Stato, soccombente in questa sede (art. 106 cpv. 1 CPC; DTF 142 III 110; 140 III 501 consid. 3 e 4; sentenza del TF 5A_378/2013 del 23 ottobre 2013 consid. 1.3). Il reclamo è stato proposto senza l'assistenza di un legale, sicché la reclamante non è incorsa in costi di patrocinio. Non si pone così la questione delle ripetibili. Stante l'esito della procedura, la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo diventa invece priva d'oggetto. Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo 14 luglio 2016 di RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 7 luglio 2016 (inc.