Questo a garanzia del doppio grado di giurisdizione. Contestualmente al pagamento della remunerazione così stabilita andrà anche considerata la possibilità d'incasso giusta l'art. 122 cpv. 2 CPC dell'indennità di fr. 300.– per ripetibili riconosciuta alla reclamante e posta a carico del convenuto (decisione di stralcio 7 luglio 2016, dispositivo n. 3). Attenzione impone altresì l'art. 8 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in relazione all'acconto di fr. 200.– che la reclamante afferma di avere anticipato alla sua legale: