– e dell'indennità di fr. 157.50. Adempiuti i presupposti di cui all'art. 117 CPC, il gratuito patrocinio non poteva così essere negato. Trattandosi di un'applicazione errata del diritto, la decisione va di conseguenza riformata. 6. Respinta l'istanza di gratuito patrocinio, il Pretore non si è pronunciato sulla nota d'onorario trasmessagli dalla legale della reclamante. Spetterà a lui determinarsi in primo grado sulla plausibilità delle singole prestazioni ivi esposte e sull'eventuale incidenza dovuta al fatto che la patrocinatrice si era occupata già dell'istanza in sede di conciliazione. Questo a garanzia del doppio grado di giurisdizione.