Il Pretore ha nondimeno ritenuto di poter pretendere dalla reclamante che attingesse alla somma così recuperata per pagare l'onorario della propria legale. Se non che, come visto (sopra, consid. 3), i valori acquisiti a seguito della causa da lei promossa, non sovvertono una situazione d'indigenza preesistente in cui sostiene di versare la reclamante al beneficio di prestazioni assistenziale dal 2010 e che è stata pacificamente comprovata dal certificato municipale 19 maggio 2016 e dai relativi annessi (doc. N). A maggior ragione a fronte di un importo oggettivamente contenuto, quale appunto è il recupero della cauzione di fr. 2'000.– e dell'indennità di fr.