– sull'onorario della propria legale. L'aiuto dai genitori escludeva l'ipotesi di un ulteriore intervento da parte dell'Ufficio del sostegno sociale, informato con scritto 20 aprile 2015 e che già le erogava le prestazioni assistenziali di cui beneficiava. A riprova di ciò e, a ulteriore dimostrazione della sua indigenza, l'interessata produce una serie di nuovi documenti (allegati 2, 3, 4, 5, 6 e 7). Si tratta però di argomenti inammissibili per effetto dell'art. 326 cpv. 1 CPC, la stessa reclamante ammettendo di non averli sottoposti al Pretore (reclamo, pag. 2 in basso e pag. 2 nel mezzo). 5.