Esso comprende l'esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3). L'indigenza è determinata dall'insieme della situazione finanziaria in cui versa il richiedente quando presenta la relativa domanda (Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, pag. 466 ad art. 117 con rinvio ). Entrate e patrimonio hanno rilevanza se a quel momento sono effettivi e concreti: