La sua indigenza era per il resto attestata dal certificato municipale e non le permetteva di sostenere i propri costi di patrocinio. 3. Per l'art. 117 CPC – che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all'art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) – ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv.