La reclamante formula analoga istanza anche per questa sede di giudizio. La controparte non è stata chiamata a esprimersi, visto che la procedura di reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio oppone la richiedente allo Stato. Considerando in diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni. La decisione 7 luglio 2016 è stata notificata lo stesso giorno.