{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-09-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2016-49_2016-09-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=122705&nX40_KEY=4921590&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6bb7bd799703052d574e8d52565fb48d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2016.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.09.2016 13.2016.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio in procedura giudiziaria. 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Entrate e patrimonio hanno rilevanza se a quel momento sono effettivi e concreti: questo esclude eventuali valori acquisiti una volta concluso con successo il processo all'origine dell'istanza di gratuito patrocinio (sentenza del TF 4P.158/2002 del 16 agosto 2002 consid. 2.2, citata in 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 4.3.3; 5P.458/2006 del 6 dicembre 2006 consid. 2.3; Jent-Sørensen in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2a ed., n. 16 ad art. 117), circostanza semmai da esaminare sotto il profilo dell'obbligo di rifusione giusta l'art. 123 CPC (Emmel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 117). La situazione finanziaria esistente al momento dell'emanazione della decisione potrebbe entrare in considerazione se è pacifico che il richiedente non risulta più indigente (sentenza del TF 5A_124/2012 del 28 marzo 2012 consid. 3.3, citata in: Emmel, op. cit., n. 4 ad art. 117).\n4. La reclamante rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto del fatto che i propri genitori – entrambi pensionati – si sono fatti carico della garanzia di fr. 2'000.– per il suo nuovo appartamento in locazione e dell'anticipo di fr. 200.– sull'onorario della propria legale. L'aiuto dai genitori escludeva l'ipotesi di un ulteriore intervento da parte dell'Ufficio del sostegno sociale, informato con scritto 20 aprile 2015 e che già le erogava le prestazioni assistenziali di cui beneficiava. A riprova di ciò e, a ulteriore dimostrazione della sua indigenza, l'interessata produce una serie di nuovi documenti (allegati 2, 3, 4, 5, 6 e 7). Si tratta però di argomenti inammissibili per effetto dell'art. 326 cpv. 1 CPC, la stessa reclamante ammettendo di non averli sottoposti al Pretore (reclamo, pag. 2 in basso e pag. 2 nel mezzo).\n5. In concreto l'attrice ha informato il Pretore del fatto che il convenuto aveva integralmente aderito alle sue pretese nell'ambito di un accordo extragiudiziale e ha nel contempo chiesto di decidere la sua richiesta di gratuito patrocinio. Da questo punto di vista pertanto, avendo ottenuto quanto da lei richiesto, la causa presentava probabilità di esito favorevole. Il Pretore ha nondimeno ritenuto di poter pretendere dalla reclamante che attingesse alla somma così recuperata per pagare l'onorario della propria legale. Se non che, come visto (sopra, consid. 3), i valori acquisiti a seguito della causa da lei promossa, non sovvertono una situazione d'indigenza preesistente in cui sostiene di versare la reclamante al beneficio di prestazioni assistenziale dal 2010 e che è stata pacificamente comprovata dal certificato municipale 19 maggio 2016 e dai relativi annessi (doc. N). A maggior ragione a fronte di un importo oggettivamente contenuto, quale appunto è il recupero della cauzione di fr. 2'000.– e dell'indennità di fr. 157.50. Adempiuti i presupposti di cui all'art. 117 CPC, il gratuito patrocinio non poteva così essere negato. Trattandosi di un'applicazione errata del diritto, la decisione va di conseguenza riformata.\n6. Respinta l'istanza di gratuito patrocinio, il Pretore non si è pronunciato sulla nota d'onorario trasmessagli dalla legale della reclamante. Spetterà a lui determinarsi in primo grado sulla plausibilità delle singole prestazioni ivi esposte e sull'eventuale incidenza dovuta al fatto che la patrocinatrice si era occupata già dell'istanza in sede di conciliazione. Questo a garanzia del doppio grado di giurisdizione.\nContestualmente al pagamento della remunerazione così stabilita andrà anche considerata la possibilità d'incasso giusta l'art. 122 cpv. 2 CPC dell'indennità di fr. 300.– per ripetibili riconosciuta alla reclamante e posta a carico del convenuto (decisione di stralcio 7 luglio 2016, dispositivo n. 3). Attenzione impone altresì l'art. 8 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in relazione all'acconto di fr. 200.– che la reclamante afferma di avere anticipato alla sua legale: tale importo non può in effetti andare a sommarsi all'onorario riconosciuto al gratuito patrocinatore che, in quanto già coperto dalla pretesa riconosciuta dallo Stato, dovrebbe restituire al proprio cliente a meno che remuneri prestazioni che esulano dal gratuito patrocinio (III CCA 13.2013.55 de 19 agosto 2014 consid. 7; Bühler in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 32 segg. ad art. 122; AK ZH, ZR 105/2006 n. 14 pag. 68).\n7. La procedura di reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio non è, diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali vanno poste a carico dello Stato, soccombente in questa sede (art. 106 cpv. 1 CPC; DTF 142 III 110; 140 III 501 consid. 3 e 4; sentenza del TF 5A_378/2013 del 23 ottobre 2013 consid. 1.3). Il reclamo è stato proposto senza l'assistenza di un legale, sicché la reclamante non è incorsa in costi di patrocinio. Non si pone così la questione delle ripetibili. Stante l'esito della procedura, la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo diventa invece priva d'oggetto.\nPer questi motivi,\npronuncia: I. Il reclamo 14 luglio 2016 di RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 7 luglio 2016 (inc. n. SO.2016.2423) della Pretura di Lugano, sezione 4, è annullato e riformato come segue:\n“1. RE 1 è posta al beneficio del gratuito patrocinio con l'assistenza legale dell'avv. __________.”"}