{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-09-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2016-49_2016-09-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=122705&nX40_KEY=4921590&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6bb7bd799703052d574e8d52565fb48d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2016.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.09.2016 13.2016.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio in procedura giudiziaria. Indigenza ammessa. Rinvio al Pretore per tassazione nota d'onorario. Acconti versati all'avvocato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 19:43:56", "Checksum": "3c6bea419fb9269b96a8d79683cf6de5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.09.2016 13.2016.49\nRegesto:\nReclamo contro diniego di gratuito patrocinio in procedura giudiziaria. Indigenza ammessa. Rinvio al Pretore per tassazione nota d'onorario. Acconti versati all'avvocato\n\n|\n|\n|\n||||\n|\nIncarto n. |\nLugano 9 settembre 2016/rn\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta del giudice: |\nWalser, presidente, |\n|\nvicecancelliera: |\nLocatelli |\nsedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2016.203 (procedura semplificata) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 30 maggio 2016 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 14 luglio 2016 di RE 1 proposto contro la decisione 7 luglio 2016 con cui il Pretore ha respinto la sua domanda di ammissione al gratuito patrocinio (inc. n. SO.2016.2423);\nritenuto\nin fatto: A. Esperita la procedura di conciliazione davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest, con petizione 30 maggio 2016 RE 1 (conduttrice) ha convenuto CO 1 (locatore) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. Rilevata l'interruzione del rapporto contrattuale esistente con effetto al 30 giugno 2015, l'attrice ha chiesto la liberazione a suo favore del deposito di garanzia di fr. 2'000.– oltre interessi e un'indennità di fr. 157.50 per migliorie apportate all'ente locato. RE 1 ha nel contempo postulato il beneficio del gratuito patrocinio.\nB. Il 24 giugno 2016 le parti hanno raggiunto un accordo nel senso che CO 1 ha aderito alle richieste di RE 1, ovvero ha liberato il deposito di garanzia di fr. 2'000.– e le ha riconosciuto l'indennità di fr. 157.50 per migliorie. Con decisione 7 luglio 2016 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per acquiescenza del convenuto. La tassa di giustizia e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico di quest'ultimo, obbligato a rifondere fr. 300.– ad RE 1.\nC. Con decisione del medesimo giorno, il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio dell'attrice. A mente del primo giudice, recuperando la somma capitale di fr. 2'157.50 complessivi oltre all'incasso di fr. 300.– di ripetibili, RE 1 poteva far fronte ai propri costi di patrocinio, da lei già anticipati nella misura di fr. 200.–.\nD. Con reclamo 14 luglio 2016 RE 1 chiede la riforma di quest'ultima decisione nel senso di concederle il gratuito patrocinio. La reclamante formula analoga istanza anche per questa sede di giudizio.\nLa controparte non è stata chiamata a esprimersi, visto che la procedura di reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio oppone la richiedente allo Stato.\nConsiderando\nin diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.\nLa decisione 7 luglio 2016 è stata notificata lo stesso giorno. Il reclamo consegnato alla cancelleria del Tribunale d'appello il 14 luglio 2016 è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.\n2. Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).\nIl Pretore ha ritenuto di poter esigere dalla reclamante l'utilizzo dell'importo recuperato di fr. 2'157.50 e dell'indennità per ripetibili di fr. 300.– per pagare i costi di patrocinio, quantificati dalla sua legale in complessivi fr. 1'385.50 di cui fr. 200.– già anticipati (decisione impugnata, pag. 1 in basso; nota d'onorario).\nLa reclamante obietta di essersi avvalsa dell'aiuto finanziario dei propri genitori, che le avevano prestato fr. 2'000.– per la cauzione dell'appartamento dove si era dovuta trasferire dal 1° luglio 2015, somma che si era nondimeno impegnata a restituire loro non appena il convenuto avesse disposto la liberazione della precedente garanzia. I suoi congiunti le avevano pure anticipato fr. 200.– versati alla propria legale. La sua indigenza era per il resto attestata dal certificato municipale e non le permetteva di sostenere i propri costi di patrocinio.\n3. Per l'art. 117 CPC – che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all'art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) – ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3)."}