I documenti contenuti nel fascicolo processuale della Pretura però non comprovano la sua situazione di redditi e spese al 18 marzo 2016 (data del reclamo) bensì, semmai, quella valida a febbraio 2015 per quanto attiene il reddito mensile (doc. R) e, soprattutto, quella relativa all'anno 2014 per le spese (cfr. doc. P). D'altra parte poi anche la decisione di cui al doc. N annesso al reclamo fa riferimento ad un certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria datato 17 dicembre 2014. Di modo che, tutto ciò considerato, il presupposto dell'indigenza (art. 117 lett. a CPC) non può ritenersi adempiuto. Per i quali motivi, pronuncia: