La contestuale domanda di gratuito patrocinio presentata dal reclamante davanti a questa Camera va respinta. A comprova della propria indigenza il richiedente deve in effetti presentare – spontaneamente – in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).