100.–. Il reclamante rifonderà alla controparte un'indennità per ripetibili in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 10 segg. Rtar), che può quantificarsi in fr. 300.–, importo senz'altro sufficiente a retribuire la redazione delle osservazioni 8 aprile 2016 (2 pagine) in una fattispecie ampiamente nota. La contestuale domanda di gratuito patrocinio presentata dal reclamante davanti a questa Camera va respinta.