sopra, consid. A). Dal canto suo la causa sospesa dal Pretore rivendica una modifica dei contributi alimentari da ottobre 2014 (petizione, pag. 7; sopra, consid. B). Sicché, quelli diventati esigibili prima di allora sono in ogni caso e comunque dovuti, potendosi tutt'al più ipotizzare un'estinzione per compensazione qualora il creditore non vi si opponga (art. 125 n. 2 CO). Il reclamo risulta una volta di più infondato. 8. Le spese processuali, da stabilire giusta la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv.