Il reclamo è quindi destituito di fondamento. 7. Il reclamante obietta infine che, nel frattempo, CO 2 ha riavviato la procedura esecutiva promossa a suo carico per contributi alimentari arretrati da inizio 2014 in poi, circostanza che potrebbe aggravare ulteriormente la sua capacità finanziaria (reclamo, pag. 8 in alto). Il rimprovero è nondimeno pretestuoso e fuorviante, oltre che irrilevante ai fini della decisione di sospensione. Il citato procedimento esecutivo riguarda in effetti contributi arretrati per CO 1 che il reclamante avrebbe dovuto versare nelle mani di CO 2 tra gennaio ed agosto 2014 in base al contratto di mantenimento valido a quel momento (doc. AA; sopra, consid.