Nel caso in esame il 4 marzo 2016 – data della decisione impugnata – una decisione definitiva riguardo all'affidamento di CO 1 al padre ancora non esisteva, la situazione imponendo ulteriori approfondimenti da parte dell'ARP (risoluzione n. 547/2016 del 2 marzo 2016, pag. 3), ciò che il reclamante non contesta affatto (reclamo, pag. 4 seg.). Giova peraltro rammentare che sin dall'avvio della procedura di modifica dei contributi, il reclamante medesimo ha avuto cura di rilevare che “nell'ambito della procedura di merito, si giustifica in ogni caso di sospendere la procedura fintanto che l'autorità regionale di protezione non avrà deciso definitivamente in merito all'affidamento di CO 1”