Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC) e a cui nel dubbio si deve rinunciare (Staehelin, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 126; Trezzini in: Cocchi/Trezzi-ni/Bernasconi, Commentario al codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011, pag. 530 n. 1 ad art. 126 con rinvii). Alla base della decisione di sospensione ci dev'essere un motivo oggettivo da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti e che deve prevalere sull'imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC;