b cifra 1 CPC. La norma è invece silente riguardo alle decisioni che rifiutano la sospensione e che, trattandosi di fattispecie non espressamente previste dalla legge, soggiacciono al rimedio giuridico del reclamo solo se si rende verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC). Nel caso concreto, il reclamo è proposto avverso una decisione con la quale la causa è stata sospesa. Di conseguenza il gravame è ammissibile senza l'obbligo di rendere verosimile un pregiudizio difficilmente riparabile. 3.