1 CPC, in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. La decisione impugnata è pervenuta al reclamante l'8 marzo 2016. Rimesso alla posta il 18 marzo 2016 il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. Il gravame è stato inviato alla convenuta il 4 aprile 2016. Recapitate alla cancelleria del tribunale il giorno 8 aprile 2016, anche le osservazioni risultano ammissibili. Altresì proponibile è poi la replica spontanea giunta il 10.giorno dalla notifica delle osservazioni.