Considerando in diritto: 1. La decisione 4 marzo 2016 con cui il Pretore ha sospeso il procedimento di modifica del contributo alimentare è una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 124 CPC, la quale in applicazione degli art. 319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d'appello. Parimenti vale per le osservazioni al reclamo (art. 322 cpv. 2 CPC). Inoltre, per l'art. 326 cpv. 1 CPC, in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova.