{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2016-30_2016-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=122694&nX40_KEY=4921564&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2479e15999ac5610c2e246eb9fde9433"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2016.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 25.07.2016 13.2016.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la sospensione del procedimento di modifica di contributo alimentare per figli. 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Per il reclamante è invero ingiustificata l'attesa dell'esito della procedura davanti alla ARP poiché, a più riprese, CO 1 ha ribadito di non volere più vedere la madre; inoltre la decisione sull'affidamento di CO 1 necessita di una verifica dei rispettivi nuclei familiari di entrambi i genitori vista la prospettiva della nascita dei nuovi figli (reclamo, pag. 4 seg. n. 7) con il rischio di un ulteriore rallentamento della procedura (replica spontanea, pag. 1). Se non che, come spiegato (sopra, consid. 5.3), proprio l'imminenza dei cambiamenti in capo alle rispettive situazioni familiari del padre e della madre di CO 1, in particolare le ripercussioni finanziarie che forzatamente ne conseguiranno, rientra fra i motivi che supportano la sospensione pronunciata il 4 marzo 2016. A priori peraltro, dandosi il caso, non è comunque esclusa l'ipotesi di una revoca anticipata della sospensione da parte del Pretore (art. 124 CPC). Giova per il resto rilevare che il diritto alle relazioni personali fra figli e genitori non è unilaterale bensì reciproco (art. 273 CC) e che può essere limitato solo in presenza di validi o gravi motivi (art. 274 CC). Il reclamo è quindi destituito di fondamento.\n7. Il reclamante obietta infine che, nel frattempo, CO 2 ha riavviato la procedura esecutiva promossa a suo carico per contributi alimentari arretrati da inizio 2014 in poi, circostanza che potrebbe aggravare ulteriormente la sua capacità finanziaria (reclamo, pag. 8 in alto). Il rimprovero è nondimeno pretestuoso e fuorviante, oltre che irrilevante ai fini della decisione di sospensione. Il citato procedimento esecutivo riguarda in effetti contributi arretrati per CO 1 che il reclamante avrebbe dovuto versare nelle mani di CO 2 tra gennaio ed agosto 2014 in base al contratto di mantenimento valido a quel momento (doc. AA; sopra, consid. A). Dal canto suo la causa sospesa dal Pretore rivendica una modifica dei contributi alimentari da ottobre 2014 (petizione, pag. 7; sopra, consid. B). Sicché, quelli diventati esigibili prima di allora sono in ogni caso e comunque dovuti, potendosi tutt'al più ipotizzare un'estinzione per compensazione qualora il creditore non vi si opponga (art. 125 n. 2 CO). Il reclamo risulta una volta di più infondato.\n8. Le spese processuali, da stabilire giusta la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello la tassa di giustizia – da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) – si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG) e, considerata la particolarità del caso in esame, limitata al minimo legale di fr. 100.–. Il reclamante rifonderà alla controparte un'indennità per ripetibili in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 10 segg. Rtar), che può quantificarsi in fr. 300.–, importo senz'altro sufficiente a retribuire la redazione delle osservazioni 8 aprile 2016 (2 pagine) in una fattispecie ampiamente nota.\nLa contestuale domanda di gratuito patrocinio presentata dal reclamante davanti a questa Camera va respinta. A comprova della propria indigenza il richiedente deve in effetti presentare – spontaneamente – in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii). Se non che, sotto questo profilo, il reclamante si limita a rilevare che “la situazione economica [...] non permette a quest'ultimo di far fronte al pagamento dei costi relativi alla presente procedura” e a precisare di essere “stato posto al beneficio del gratuito patrocinio nell'ambito della procedura dinanzi all'ARP (doc. N) e tale richiesta è stata altresì formulata dinanzi alla Pretura” (reclamo, pag. 5 n. 8). I documenti contenuti nel fascicolo processuale della Pretura però non comprovano la sua situazione di redditi e spese al 18 marzo 2016 (data del reclamo) bensì, semmai, quella valida a febbraio 2015 per quanto attiene il reddito mensile (doc. R) e, soprattutto, quella relativa all'anno 2014 per le spese (cfr. doc. P). D'altra parte poi anche la decisione di cui al doc. N annesso al reclamo fa riferimento ad un certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria datato 17 dicembre 2014. Di modo che, tutto ciò considerato, il presupposto dell'indigenza (art. 117 lett. a CPC) non può ritenersi adempiuto.\nPer i quali motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 18 marzo 2016 di RE 1 è respinto.\n2. La domanda di gratuito patrocinio 18 marzo 2016 di RE 1 è respinta.\n3. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 100.–, sono poste a carico del reclamante. Quest'ultimo rifonderà a CO 2 fr. 300.– a titolo di ripetibili.\n4. Notificazione:\n|\n|\n– ; – .\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}