{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2016-30_2016-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=122694&nX40_KEY=4921564&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2479e15999ac5610c2e246eb9fde9433"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2016.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 25.07.2016 13.2016.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la sospensione del procedimento di modifica di contributo alimentare per figli. 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In questo contesto il 26 marzo 2015 il Pretore ha convalidato e omologato un primo accordo provvisorio riguardo al mantenimento di CO 1, nel senso che il padre vi avrebbe provveduto senza partecipazione finanziaria della madre e quest'ultima avrebbe impiegato l'AF per attività da svolgere con la figlia (sopra, consid. C). Il 13 ottobre 2015 questo accordo cautelare è stato modificato, fissando una partecipazione a carico della madre di fr. 300.– in aggiunta all'AF (sopra, consid. D). Visto il mancato pagamento, il pagamento di questo contributo è stato reso esecutivo il 6 novembre 2015 tramite trattenuta sul salario (sopra, consid. E). L'Istituto delle assicurazioni sociali ha dal canto suo soppresso con effetto dal 31 gennaio 2015, l'AF di fr. 200.– mensili incassato dalla madre, proprio a motivo del fatto che dal mese di ottobre 2014 la figlia coabitava con il padre (scritto 6 ottobre 2015 CO 2/IAS e allegato; scritto 3 novembre 2015 CO 2/IAS e allegati). Di fatto quindi, seppur nel contesto di un assetto provvisorio, il Pretore non ha trascurato la problematica relativa al mantenimento di CO 1, riconoscendole con l'assenso delle parti da ottobre 2015 un contributo alimentare corrente minimo.\n5.3 Invano il reclamante reputa realizzati i presupposti per una decisione anche sull'assetto definitivo del mantenimento di CO 1. Nel caso in esame il 4 marzo 2016 – data della decisione impugnata – una decisione definitiva riguardo all'affidamento di CO 1 al padre ancora non esisteva, la situazione imponendo ulteriori approfondimenti da parte dell'ARP (risoluzione n. 547/2016 del 2 marzo 2016, pag. 3), ciò che il reclamante non contesta affatto (reclamo, pag. 4 seg.). Giova peraltro rammentare che sin dall'avvio della procedura di modifica dei contributi, il reclamante medesimo ha avuto cura di rilevare che “nell'ambito della procedura di merito, si giustifica in ogni caso di sospendere la procedura fintanto che l'autorità regionale di protezione non avrà deciso definitivamente in merito all'affidamento di CO 1” (petizione, pag. 4 nel mezzo). Egli accenna d'altra parte anche agli incontestabili mutamenti tanto nel suo contesto familiare, con l'arrivo di un nuovo figlio – e le contestuali nozze con la futura madre __________ (scritto 3 marzo 2016 RE 1/Pretura Sezione 6, citato nella decisione impugnata) – quanto in quello di CO 2, con la prossima nascita del secondo figlio (reclamo, pag. 5). Questi eventi, sono entrambi atti ad influenzare sensibilmente le rispettive capacità ed esigenze finanziarie e, forzatamente, imporranno un preventivo aggiornamento dei relativi parametri. Invero, anche a fronte della incontrovertibile coabitazione di CO 1 con il padre iniziata ad ottobre 2014, che continua a perdurare, non avrebbe senso una decisione parziale sui contributi alimentari definitivi condizionata ad una successiva riconsiderazione che debba tener conto di una prospettiva, già nota al Pretore, di cambiamenti imminenti. Né l'ipotesi di un procedimento che ne risulterebbe così frammentato, né quello di una pronuncia di un dispositivo condizionato avrebbero tutelato maggiormente il bene di CO 1 e portato necessaria chiarezza negli obblighi alimentari a suo favore. Di modo che, tutto ciò considerato, anche questi ulteriori argomenti ritenuti dal Pretore (sopra, consid. 3) hanno una loro pertinenza.\n5.4 La decisione definitiva di modifica dei contributi alimentare per CO 1 – e quindi la determinazione di chi deve provvedervi e la misura entro cui deve essere fatto – è strettamente correlata con la pronuncia sul suo definitivo affidamento e con i risvolti finanziari che scaturiranno dalla nascita dei due rispettivi nuovi figli dei suoi genitori. Le conseguenze che ne derivano sono a tal punto preminenti da portare in secondo piano l'interesse ad una decisione che – per quanto spiegato – si sarebbe rivelata precoce e sommaria, mentre l'imperativo di speditezza risulta in concreto stemperato dal fatto che un assetto cautelare è comunque stato riconosciuto e reso finanche operativo (sopra, consid. 5.2). Pertanto, anche a fronte dell'eccezionalità di un provvedimento di sospensione di causa, nella particolarità del caso concreto la decisione del Pretore non è, sotto questo profilo, censurabile. Il reclamo va così respinto."}