{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2016-30_2016-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=122694&nX40_KEY=4921564&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2479e15999ac5610c2e246eb9fde9433"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2016.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 25.07.2016 13.2016.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la sospensione del procedimento di modifica di contributo alimentare per figli. 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Gratuito patrocinio negato\n\n|\n|\n|\n||||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Lardelli e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nLocatelli |\nsedente per statuire nella causa inc. n. SE.2014.452 (modifica di contributo alimentare - procedura semplificata) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 11 dicembre 2014 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1 CO 2\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 18 marzo 2016 di RE 1 contro la decisione 4 marzo 2016 con la quale il Pretore ha disposto la sospensione del procedimento;\nritenuto\nin fatto: A. CO 1 (28.01.2002) è figlia di RE 1 e di CO 2. Con contratto 18 agosto 2006, omologato il 22 agosto 2006 dalla Commissione tutoria regionale (ora Autorità regionale di protezione, ARP) RE 1 si è – fra l'altro – impegnato a versare alla madre affidataria, detentrice dell'autorità parentale, per il mantenimento della figlia dal 13° anno di età in poi fr. 800.– mensili oltre gli AF.\nSorte serie difficoltà e problematiche nella gestione delle relazioni personali tra madre e figlia e preso atto dell'intervenuto trasferimento con effetto dal 10 ottobre 2014 della figlia presso il padre, con decisione 19 novembre 2014 l'ARP ha riconosciuto l'esercizio congiunto dell'autorità parentale ai genitori e, in via cautelare, ha affidato CO 1 alle cure e alla custodia del padre RE 1 nell'attesa degli accertamenti del caso.\nB. Previa autorizzazione ad agire datata 17 novembre 2014, con petizione 11 dicembre 2014 RE 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, in via cautelare la sospensione, rispettivamente nel merito la soppressione dal mese di ottobre 2014 in poi del contributo di mantenimento di cui al citato contratto e, tanto in via cautelare quanto nel merito, il contestuale riconoscimento di un contributo alimentare per la figlia posto a carico della madre da quantificare a dipendenza dell'esito dell'istruttoria e comprensivo degli assegni familiari.\nC. A evasione della richiesta cautelare e impregiudicato il merito della vertenza, in sede di udienza 26 marzo 2015 RE 1 ha dichiarato di sovvenire provvisoriamente al mantenimento della figlia senza contributo in denaro da parte della madre. Dal canto suo CO 2 si è impegnata a destinare l'assegno familiare da lei incassato per attività da svolgere con la figlia nel contesto dell'esercizio delle relazioni personali. Lo stesso giorno il Pretore ha omologato e dichiarato immediatamente esecutivo questo loro accordo.\nD. All'udienza del 13 ottobre 2015 il Pretore ha dato atto della grave e preoccupante animosità nelle relazioni personali tra figlia e madre e tra i due genitori, e della conseguente tensione e frustrazione in capo alla figlia, aspetti che andavano assolutamente risolti e di cui si stava occupando l'ARP. Dal canto suo il Pretore, visto il procrastinarsi della situazione, ha modificato con effetto immediato l'assetto cautelare vigente nel senso di porre a carico della madre un contributo alimentare per CO 1 di fr. 300.– mensili oltre l'assegno familiare, riservato l'incasso diretto da parte del padre. Il Pretore si è impegnato a contattare l'ARP per il coordinamento delle procedure e rinviato a separato giudizio il seguito istruttorio. Entrambe le parti hanno accettato la proposta così come formulata dal primo giudice.\nE. Con decreto supercautelare 6 novembre 2015, immediatamente esecutivo, il Pretore ha ordinato al datore di lavoro di CO 2 di trattenere dal salario a lei versato il contributo alimentare di fr. 300.– per CO 1, oltre eventuali assegni familiari, e di rifonderlo al padre.\nF. Con ordinanza 4 marzo 2016 il Pretore ha richiamato l'assetto cautelare dei contributi alimentari riconosciuti a CO 1 oltre alle relazioni personali vigenti, e preso atto della prossima nascita del figlio di RE 1 e della compagna __________ da una parte, e di quello di CO 2 e del suo compagno __________. In questa prospettiva il Pretore ha sospeso il procedimento fino a decisione definitiva sull'affidamento di CO 1, riservando un aggiornamento dei rispettivi dati di reddito e spese di RE 1 e di CO 2.\nG. Con reclamo 18 marzo 2016 RE 1 chiede di annullare la decisione di sospensione e di ordinare al Pretore di fissare il termine per presentare le conclusioni di causa. Il reclamante ha inoltre postulato il beneficio del gratuito patrocinio con l'assistenza legale dell'avv. PA 1.\nCon osservazioni 8 aprile 2016 CO 2 ha chiesto la reiezione del reclamo, non senza rilevare la possibilità della controparte di far fronte alle spese di procedura.\nIl 20 aprile 2016 RE 1 ha formulato una replica spontanea, confermando il suo punto di vista.\nConsiderando\nin diritto: 1. La decisione 4 marzo 2016 con cui il Pretore ha sospeso il procedimento di modifica del contributo alimentare è una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 124 CPC, la quale in applicazione degli art. 319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d'appello. Parimenti vale per le osservazioni al reclamo (art. 322 cpv. 2 CPC). Inoltre, per l'art. 326 cpv. 1 CPC, in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova."}