Di modo che, in difetto di un verosimile interesse giuridico, già per questo l'istanza di intervento adesivo va respinta. Giova in aggiunta rilevare che la legale nemmeno contesta la cessazione del suo mandato intervenuta prima della decisione impugnata, che reputa comunque giustificata poiché la procedura di misure a protezione dell'unione coniugale era chiusa e “il mandato alla nuova patrocinatrice avv. __________ può quindi riferirsi solo alla successiva procedura di divorzio o di separazione” (reclamo, pag. 6 n. 13). E questo non conforta neppure lontanamente un suo limitato diritto personale ad impugnare mediante reclamo la sua mancata designazione a legale d'ufficio.