Ma invano. La necessità di vedersi coperte e retribuite le prestazioni fornite alla sua assistita tra l'11 aprile 2012 e il 5 gennaio 2016 ha carattere puramente economico. In discussione è poi un diritto strettamente personale – il gratuito patrocinio appunto – della sua assistita. Di modo che, in difetto di un verosimile interesse giuridico, già per questo l'istanza di intervento adesivo va respinta.