Chi rende verosimile un interesse giuridico a che una controversia pendente venga decisa a favore dell'una o dell'altra parte può in ogni tempo intervenire nel processo a titolo adesivo e a tal fine farne istanza al giudice (art. 74 CPC). Il terzo partecipa a proprio nome e nel proprio interesse al procedimento pendente a sostegno della parte che vuole supportare (Zuber/Gross, Berner Kommentar, vol. I, 2012, n. 1 segg. ad art. 74). L'intervento va esercitato in sede cantonale e se è contestuale a un rimedio di diritto, la decisione compete all'autorità di ricorso (Zuber/Gross, op. cit., n. 27 ad art. 74 e n. 5 ad art. 75